La madre straniera, collocataria del figlio minore, non può tornare nel suo paese d’origine col bambino, neppure se garantisce la continuità dei rapporti col padre anche tramite Internet
Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 19694/14, respingendo il ricorso di una donna inglese contro la decisione della Corte d’appello di Trento che aveva negato il trasferimento del figlio con lei in Inghilterra.
A nulla vale il fatto che nel proprio Paese d’origine la madre avrebbe più opportunità lavorative e avrebbe goduto di un alloggio messo a disposizione dai suoi genitori: l’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali di ciascuno dei genitori, garantiti anche dalla Costituzione, possono subire delle «temporanee e proporzionate limitazioni» rispetto agli interessi del minore. Continua a leggere