Chi dovrà pagare gli oneri straordinari della casa alienata?

Nel caso di spese straordinarie per individuare il soggetto debitore si debba fare riferimento alla data della relativa deliberazione assembleare. Chi era proprietario dell’appartamento in quel momento sarà tenuto a pagare i lavori approvati seppure il riparto degli oneri e i lavori fossero effettuati dopo la vendita della casa. Infatti, “laddove successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione di tali interventi, sia venduta un’unità immobiliare sita nel condominio, i costi dei lavori gravano – secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, che non si siano diversamente accordati tra di loro alla luce di patti comunque inopponibili al condominio – su chi era proprietario dell’immobile compravenduto al momento dell’approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione. Con una recentissima sentenza, il Tribunale di Catania il 3 Dicembre 2020 (n.4028) ha quindi rigettato l’opposizione da parte di di chi aveva venduto l’immobile e si era ritenuto estraneo agli obblighi economici relativi a lavori straordinari approvati prima della vendita.

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SI AL DISTACCO DAL RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO SENZA AUTORIZZAZIONE DELL’ASSEMBLEA

condominioLa Suprema Corte ha dato ragione ad un condomino che si era distaccato dall’impianto centralizzato confermando il suo diritto al distacco con conseguente restituzione degli importi che era stato comunque costretto a pagare quali oneri ordinari.
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SI PUO’ PARCHEGGIARE IL CAMPER NELL’AREA CONDOMINIALE?

Quale camperista mi sono più’ volte imbattuta nell’annosa questione se si possano o meno parcheggiare i camper nelle aree condominiali. In passato pur nelle lamentele di alcuni condomini parcheggiavo il mio mezzo, attenzionando che non creasse intralcio o disagio, ma ho più’ volte discusso non trattarsi di un atto di prepotenza ma di un diritto riconosciuto dalla legge e confermato anche da pronunce della Suprema Corte. sosta

Punto di partenza è l’art. 1102 C.C. che stabilisce il diritto del partecipante alla comunione di utilizzare la cosa comune purché sia salvaguardata l’analoga possibilità degli altri partecipanti alla stessa.
Si parla di potenzialità dell’uso da parte dei condomini, ovviamente non tutti camperisti ma potenzialmente tali o potenzialmente fruitori dell’area.
A tal proposito da tempo la giurisprudenza conferma quanto sopra, addirittura una vecchia sentenza ha sancito il diritto di parcheggio anche di una roulotte, salvo che il regolamento condominiale prevedesse diversamente “Sentenza Corte di Cassazione Sezione II – Civile n. 9649 del 26.09.1998 Un’area esterna comune adibita a parcheggio dei veicoli dei condomini può essere da costoro utilizzata per parcheggiarvi delle roulottes (se nel regolamento condominiale non sono in proposito previsti particolari divieti o limitazioni), trattandosi di un uso particolare dalle cosa comune che non ne altera la destinazione e non limita l’uso paritetico da parte degli altri condomini, per “pari uso” dovendosi intendere non l’uso identico in concreto (atteso che l’identità spaziale e temporale delle utilizzazioni concorrenti comporterebbe il sostanziale divieto per ogni condomino di fare qualsiasi uso particolare della cosa comune), bensì l’astratta valutazione del rapporto di equilibrio che deve essere potenzialmente mantenuto fra tutte le possibili concorrenti utilizzazioni del bene comune da parte dei partecipanti al condominio; ne consegue che deve ritenersi nulla perché lesiva del diritto di ciascun condominio all’uso della cosa comune la delibera con la quale l’assemblea, senza l’unanimità di tutti i partecipanti al condominio, vieti il suddetto uso particolare (parcheggio di roulottes) delle aree comuni.”
Chiaramente nessun divieto potrà esservi al parcheggio di un camper in un’area condominiale destinata a sosta purché si occupi lo spazio contrassegnato e non si crei nocumento in fase di parcheggio; il divieto potrebbe però essere però inserito e/o previsto nel regolamento condominiale. In bocca al lupo