Attenzione al rifiuto che le compagnie aeree fanno pervenire in modo ciclostilato asserendo “circostanze eccezionali
La Corte di Giustizia Europea ha sancito come la compagnia aerea, dovrà indennizzare il passeggero se la cancellazione o il prolungato ritardo del volo siano causati da circostanze non “eccezionali”, includendovi il guasto del velivolo per omessa manutenzione.
Sono state considerate quali “circostanze eccezionali”, con venir meno dell’indennizzo, SOLO i guasti causati da vizi occulti di fabbricazione che incidono sulla sicurezza dei voli, o i danni causati agli aeromobili da atti di sabotaggio o terrorismo. Continua a leggere