Madre oppositiva – per la Cassazione in appello è stato leso il diritto di padre e figlio – violata la bigenitorialità.

La Corte di Cassazione ha accolto le ragioni di un padre che contestava come la sentenza del giudice di merito non avesse garantito o adottato gli strumenti a tutela della bigenitorialità.

.Il ricorrente ha contestato la pronuncia della Corte di appello per non non avere in alcun modo valutato alcuni fatti decisivi – ben documentati. La Corte ha ignorato i comportamenti posti in essere dalla madre finalizzati ad emarginare la figura paterna (così i tabulati telefonici, le registrazioni audio di telefonate intercorse tra padre e figlio,….) nè avevano considerato l’interesse del minore al recupero della figura paterna e all’accettazione della diversità delle due figure genitoriali, la cui compresenza e la cui co-referenzialità costituivano elementi imprescindibili per un sereno sviluppo della sfera emozionale ed affettiva del minore stesso. Il padre ha contestato la violazione del principio della bigenitorialità, cioè del diritto del bambino di avere un rapporto tendenzialmente equilibrato ed armonioso con entrambi i genitori e, quindi, anche con il padre, ai fini dell’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.La Corte d’Appello di Firenze per il ricorrente, avrebbe omesso del tutto di considerare i documenti che dimostravano come la madre avesse ostacolato in ogni modo il suo rapporto con il figlio e che l’attuale convivenza del figlio con la madre costituiva un insuperabile impedimento al suo riavvicinamento al figlio; che era stato omesso l’espletamento di indagini specifiche volte ad individuare l’esistenza di una Parental Alienation Syndrome e che ciò aveva precluso la tutela dei suoi diritti di padre e dei diritti del figlio.La Corte di Cassazione in sentenza ha confermato come nell’interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione (Cass., 8 aprile 2019, n. 9764; Cass., 23 settembre 2015, n. 18817; Cass., 22 maggio 2014, n. 11412).Tale orientamento trova riscontro nella giurisprudenza della Corte Edu, che, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all’art. 8 CEDU, pur riconoscendo all’autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”, ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c. Italia).La Corte EDU, quindi, invita le Autorità nazionali ad adottare tutte le misure atte a mantenere i legami tra il genitore e i figli, affermando che “per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare” e che “le misure interne che lo impediscono costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall’art. 8 della Convenzione”. I giudici di Strasburgo, inoltre, hanno precisato che per garantire effettività della vita privata o familiare nei termini di cui all’art. 8 della Convenzione EDU, non ci si puo’ limitare al controllo che il bambino possa incontrare il proprio genitore o avere contatti con lui, ma occorrono un insieme di misure preparatorie che, non automatiche e stereotipate, nella preliminare esigenza di ravvicinare il genitore al figlio poichè il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (Corte EDU, 29 gennaio 2013, Lombardo c. Italia).In particolare, nella pronuncia da ultimo richiamata, i giudici Europei hanno messo in evidenza che vi erano state formule stereotipate con prescrizione di intervento dei servizi sociali, cui era stata delegata una generica funzione di controllo, così determinandosi il consolidamento di una situazione di fatto pregiudizievole per il padre. OVE invece si fossero adottate rapidamente i risultati si sarebbero potuti raggiungere con ripristino della collaborazione tra i genitori e dei rapporti tra il padre e la figlia, anche avvalendosi della mediazione dei servizi sociali.Nel caso in esame, la Corte di appello di Firenze, all’esito della consulenza tecnica d’ufficio disposta per valutare la capacità genitoriale della madre e la possibilità di ripresa dei rapporti del padre con il figlio, ha con motivazione praticamente assente, dato acritica conferma alla motivazione del giudice di primo grado, non tenendo in alcun conto le critiche mosse dal padre con l’atto di impugnazione, ritenendo adeguata la capacità genitoriale della madre e affermando che non era necessario, nè opportuno disporre l’affidamento del minore ai servizi Sociali, ritenendo che per una ripresa dei rapporti padre-figlio, appariva sufficiente dare mandato ai Servizi Sociali di (OMISSIS). Per la Cassazione invece vista la evidente conflittualità esistente tra i genitori, non era possibile effettuare una prognosi positiva in relazione alla possibilità di soluzioni concordate, assente poi una specifica motivazione in ordine alle eventuali ragioni che hanno indotto la Corte di merito ad escludere una frequentazione più assidua con il padre, prevendendo invece incontri osservati una volta al mese con l’ausilio dei servizi sociali, con esclusione di una effettiva realizzazione del principio di bigenitorialità del minore, in funzione dei suoi bisogni di crescita equilibrata.La Corte, ha omesso l’esame sulla condotta “oppositiva” della madre, emersa dai fatti documentali introdotti nel giudizio dal padre del minore, senza svolgere alcuna considerazione, pur trattandosi di una condotta gravemente lesiva del diritto del minore alla bigenitorialità, nè evidenzia le ragioni di incapacità del padre di prendersi cura del figlio, mancando nel contempo di apprezzare, avuto riguardo alla posizione del genitore collocatario, che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e sana. I giudici di merito non hanno poi motivato sulle ragioni del rifiuto del figlio nei confronti del padre, venendo meno all’obbligo di verificare, in concreto, l’esistenza dei denunciati comportamenti volti all’allontanamento fisico e affettivo del figlio minore dall’altro genitore, potendo il giudice di merito, utilizzare i comuni mezzi di prova tipici e specifici della materia, ivi compreso l’ascolto del minore, e anche le presunzioni Tali comportamenti, infatti, ove accertati, sicuramente pregiudicherebbero il diritto del figlio alla bigenitorialità e ad una sua crescita equilibrata e serena. Questa Corte, al riguardo, ha avuto occasione di osservare che, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenuto conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, nonchè della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cass., 23 settembre 2015, n. 18817, citata). In conclusione la decisione per dette motivazioni è stata cassata, con rinvio alla Corte di appello di FirenzeCass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 25-11-2020) 16-12-2020, n. 28723

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