
Nel caso di spese straordinarie per individuare il soggetto debitore si debba fare riferimento alla data della relativa deliberazione assembleare. Chi era proprietario dell’appartamento in quel momento sarà tenuto a pagare i lavori approvati seppure il riparto degli oneri e i lavori fossero effettuati dopo la vendita della casa. Infatti, “laddove successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione di tali interventi, sia venduta un’unità immobiliare sita nel condominio, i costi dei lavori gravano – secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, che non si siano diversamente accordati tra di loro alla luce di patti comunque inopponibili al condominio – su chi era proprietario dell’immobile compravenduto al momento dell’approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione. Con una recentissima sentenza, il Tribunale di Catania il 3 Dicembre 2020 (n.4028) ha quindi rigettato l’opposizione da parte di di chi aveva venduto l’immobile e si era ritenuto estraneo agli obblighi economici relativi a lavori straordinari approvati prima della vendita.