Chi dovrà pagare gli oneri straordinari della casa alienata?

Nel caso di spese straordinarie per individuare il soggetto debitore si debba fare riferimento alla data della relativa deliberazione assembleare. Chi era proprietario dell’appartamento in quel momento sarà tenuto a pagare i lavori approvati seppure il riparto degli oneri e i lavori fossero effettuati dopo la vendita della casa. Infatti, “laddove successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione di tali interventi, sia venduta un’unità immobiliare sita nel condominio, i costi dei lavori gravano – secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, che non si siano diversamente accordati tra di loro alla luce di patti comunque inopponibili al condominio – su chi era proprietario dell’immobile compravenduto al momento dell’approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione. Con una recentissima sentenza, il Tribunale di Catania il 3 Dicembre 2020 (n.4028) ha quindi rigettato l’opposizione da parte di di chi aveva venduto l’immobile e si era ritenuto estraneo agli obblighi economici relativi a lavori straordinari approvati prima della vendita.

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