“Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti . Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia . “
Questa norma, attribuisce al creditore del chiamato alla eredità, il diritto di surrogarsi /sostituirsi a quest’ultimo nell’esercizio del diritto di accettare la eredità. Si tratta di una particolare figura di azione surrogatoria che ha quale oggetto un diritto personale del debitore.