Se il nostro debitore rinuncia all’eredità per non saldare il debito?

Sappiate che l’art 524 c.c. prevede l’Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori
“Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti . Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia . “

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