La Cassazione ha quindi confermato la sentenza di merito che aveva disposto l’affidamento del bimbo con il padre nonostante in sede di consulenza il piccolo avesse manifestato la volontà di stare con la madre.
“La sentenza, d’altro canto, ha dato atto che, il minore aveva espresso senza esitazione il suo desiderio di rimanere con – la madre – ma ha pure ampiamente motivato sulle ragioni per le quali, ciò nonostante, il suo trasferimento – presso il padre, (che comunque avverrà solo a partire dall’ottobre di quest’anno) è necessario per garantire un suo equilibrato sviluppo, ovvero per allentare il rapporto “quasi simbiotico e di eccessiva dipendenza” che lo lega alla madre e per evitare un diradamento degli incontri con il padre in un momemnto in cui ha invece bisogno di rafforzare ed identificare il rapporto tale figura genitoriale”.
Una sentenza che conferma come la volontà manifestata dai minori è importante ma dovrà essere confrontata al preminente interesse al benessere del figlio, nel caso specifico di stanzialità con un genitore diverso rispetto a quello richiesto.
Cassazione civile n. 23324 /2016 depositata il 15 novembre 2016l