Il Tribunale di Cassino ha condannato un padre ad un risarcimento di € 52mila euro quale danno «non patrimoniale» per essere stato assente dalla vita della figlia, oramai adolescente, nonostante avesse regolarmente provveduto al mantenimento.
L’uomo ha giustificato la sua assenza per non potere destare sospetti nella moglie con cui la quale aveva altri due figli.
Il giudice ha riconosciuto il diritto da parte della figlia al danno non patrimoniale per «abbandono morale»; il consulente tecnico d’Ufficio ha infatti sottolineato le possibili problematiche nell’evoluzione della crescita
psicologica e quelle, nella vita da adulta, attinenti alla formazione di rapporti sani e durevoli con l’altro sesso».
Il Giudice ha in sentenza rilevato come il padre, pur rispettando l’obbligo al mantenimento, è stato «del tutto assente» essendosi limitato a vederla «in rarissime occasioni, dietro palese sollecitazione del giudice».
Tale privazione “integra un fatto generatore di responsabilità aquiliana c.d. endofamiliare la cui prova, secondo la S.C., può essere offerta anche sulla base di soli elementi presuntivi». La liquidazione è stata disposta in via equitativa attesa «l’obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur».
Il padre è stato quindi condannato all’importo complessivo di € 52.000,00, pari a 4mila euro all’anno dalla nascita alla sentenza.
Tribunale di Cassino sentenza 15 giugno 2016 n. 832
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