Il Tribunale di Palermo -in accoglimento delle domande proposte dai genitori di una bambina di anni sette, al momento dell’incidente, ha condannato parte convenuta al risarcimento del danno subito dalla piccola a causa della caduta dal cavallo. La condanna inflitta è stata di € 31.215,00, oltre interessi e spese legali.
La bimba trovandosi con la famiglia presso un noto villaggio turistico, “durante una passeggiata a cavallo, rovinava al suolo a causa dell’improvviso imbizzarrimento del cavallo adulto su cui era stata posta dall’istruttore, il quale si era astenuto dall’utilizzare ogni tipo di precauzione per evitare l’evento ed i danni”.
In proposito il Tribunale ha affermato che non sempre l’attività equestre può considerarsi pericolosa, ma può diventarla se ricorrano determinate circostanze: quando è esercitata da principianti ovvero allievi giovanissimi e inesperti che non possiedono la capacità di controllo delle imprevedibili reazioni dell’animale (Cass. Civ., sez. III, n. 16637/08).
Il gestore del maneggio è stato quindi chiamato a rispondere quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c. che pone una presunzione di responsabilità a carico di chi esercita l’attività pericolosa, superabile solo nel caso venga fornita da questi la prova positiva di aver predisposto ogni misura idonea a prevenire l’evento dannoso.
Cosa diversa ove il danno fosse stato subito da allievi più esperti, operando la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. con obbligo dell’utilizzatore dell’animale di fornire non soltanto la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato causato da un evento fortuito.
Nel caso in esame invece trattandosi di una piccola che all’epoca aveva appena sette anni, posta in groppa ad un cavallo adulto – forse per la prima volta nella sua vita, si è ritenuto applicabile l’art 2050 c.c..
In ogni caso, si è ritenuto non potersi prescindere dall’accertamento della sussistenza del nesso eziologico tra il lamentato danno ed il comportamento che si pretende averlo provocato, ovvero, in concreto, l’esercizio dell’attività pericolosa da parte dei soggetti in questa sede convenuti in giudizio dagli attori (id est la società proprietaria del villaggio turistico, all’interno della cui struttura si trovava il maneggio, e l’istruttore che aveva in uso il cavallo al momento del fatto).
La domanda attorea ha trovato accoglimento ed è stata accolta, in quanto in sede di istruttoria i due genitori hanno dato prova “sia sotto il profilo soggettivo dell’individuazione dei responsabili dell’evento sia sotto il profilo della sussistenza del nesso di causalità tra l’esercizio dell’attività pericolosa e l’evento dannoso lamentato in atto di citazione.”
Parte convenuta – il maneggio, non ha invece offerto – come era suo onere – la prova di avere adottato tutte le misure idonee ad impedire il danno.
E’ stata quindi accolta a domanda dei due genitori che hanno agito nell’esercizio della genitorialità della figlia minore.
Tribunale di Palermo – Sezione III civile – Sentenza 10 maggio 2016 n. 2605