Punto focale della sentenza oggi oggetto di esame è l’interpretazione dell’articolo 572 cod. pen.
Tale norma disciplina il reato di maltrattamenti in famiglia, da ravvisarsi ogni qual volta gli stessi si verifichino all’interno di un nucleo frutto di una relazione sentimentale dalla quale scaturiscano vincoli affettivi e aspettative di assistenza la cui consuetudine dei rapporti instaurati li assimila alla famiglia o alla convivenza abituale.
La Corte ha pero precisato come non si configura detto reato, “maltrattamento in famiglia”, se i maltrattamenti vengono commessi in danno di una persona con la quale non si è convissuto se non per periodi brevissimi, e se vi è stato quindi un un rapporto precario e instabile.
Queste sono le indicazioni che la Cassazione ha fornito al giudice del rinvio, che sarà quindi chiamato a valutare se sussista o meno, per i fatti di cui al procedimento, la fattispecie criminosa di cui all’articolo 572 del cod. pen.
Corte di Cassazione sesta sezione penale numero 1340/2016