La Cassazione, con la pronuncia numero 23202/2015, ha ritenuto responsabile la scuola per la caduta di un bambino in classe, sotto gli occhi del bidello e in assenza della maestra.Nel caso in esame il bimbo a seguito della caduta si è rotto il coccige , a causa della condotta di altra bambina che aveva tolto repentinamente la sedia sulla quale il compagno stava per sedersi.Per i giudici, lo studente va risarcito.Per escludere la responsabilità della scuola, l’insegnante avrebbe dovuto provare che l’azione dannosa era in concreto imprevedibile e repentina.Ma se, come nel caso in esame, mancano invece le misure organizzative più elementari per mantenere la disciplina, non si potrà paventare l’imprevedibilità.Ne consegue che per superare la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2048 c.c. , posto in capo ai maestri e ai precettori, sarà necessario provare che sono state adottate tutte le misure idonee a evitare l’insorgere di detta situazione di pericolo.Andrà poi provato il fatto che, l’evento dannoso per la sua imprevedibilità ha poi impedito un intervento tempestivo ed efficace.In assenza di tale dimostrazione non potrà ritenersi raggiunta la prova liberatoria.