E i soldi spesi nella casa di esclusiva proprietà dell’ex?

Nessuna restituzione delle somme spese in corso di matrimonio in  adempimento all’obbligo di in adempimento all’obbligo di contribuzione reciproco dei coniugiCasa-coniugaleweb
La Corte ha deciso che non possono essere rimborsate le spese che un coniuge abbia affrontato in corso di matrimoniio sull’abitazione di proprietà esclusiva dell’altro, anche quando incrementano il valore del bene, se avvenute in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c..
Nel caso in questione, il marito aveva chiesto a
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SE IL GENITORE COLLOCATARIO CAMBIA RESIDENZA? DIRITTO AL TRASFERIMENTO Cassazione n. 9633/2015

foto lollo gio n
Di fronte alle scelte insindacabili sulla propria residenza compiute dai coniugi separati, i quali non perdono, per il solo fatto che intendono trasferire la propria residenza lontano da quella dell’altro coniuge, l’idoneità ad essere collocatari dei figli minori, il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al preminente interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò incida negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario”.

È quanto afferma la Corte di Cassazione con la recente sentenza numero 9633/2015, incentrata su una duplice considerazione: il diritto a trasferirsi è un diritto fondamentale costituzionalmente garantito e nessuna norma impone di privare il coniuge che intenda trasferirsi, per questo solo fatto, dell’affido o del collocamento dei figli presso di sé.
Un insegnante di Rossano, appresa la decisione della ex moglie di richiedere un cambio della sede di lavoro e di trasferirsi a Lecce con le due figlie di nove e cinque anni, si era rivolto al giudice di primo grado per chiedere la collocazione presso di sé delle bambine che avrebbero subito un trauma a causa dell’allontanamento dalla città in cui risiedeva il padre.

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