La Suprema Corte ha dato ragione ad un condomino che si era distaccato dall’impianto centralizzato confermando il suo diritto al distacco con conseguente restituzione degli importi che era stato comunque costretto a pagare quali oneri ordinari.
E’ stato infatti statuito che il singolo condomino puo’ distaccarsi dal riscaldamento centralizzato anche senza bisogno di ottenere preventivamente l’autorizzazione dall’assemblea dei condomini ma tale distacco deve avvenire senza che ne derivino, per i comproprietari maggiori oneri.
A carico del condomino che vuole distaccarsi vi saranno quindi le spese di distacco e l’obbligo di contribuire alle spese comuni solo sino al momento in cui di fatto avvenga.
L’impianto non dovrà subire pregiudizio.
Dal distacco quindi il condomino potrà avvalersi dell’esonero (ex art. 1123 codice civile), dal partecipare alle spese comuni per l’uso del servizio centralizzato.
Tale principio prevale anche su ogni possibile statuizione contraria contenuta nel regolamento condominiale.
Permane però l’obbligo di concorrere alle spese necessarie alla conservazione della cosa comune ove vi sia un aggravio degli altri partecipanti (Cass. 30.6.2006 n. 15079, 30.3.2006 n.
75 I 8, 25.3.2004 n. 5974, ma già in precedenza Cass. 29.5.1995 n. 6036, 6.7.1968 n. 2316)”.
Corte di Cassazione civile, sentenza n. 24209 del 13 Novembre 2014