Sentenza 26 settembre – 12 novembre 2014, n. 24157
La Suprema Corte ha ritenuto responsabile il lui della coppia per essere stato la causa della fine del matrimonio conseguente ad una relazione extraconiugale dopo la quale si era anche allontanato da casa.
“La Corte di appello ha escluso in base alle prove raccolte in istruttoria che nella primavera del 2005, e cioè all’epoca della rivelazione della relazione extra-coniugale, il rapporto coniugale fosse già in crisi e ha rilevato a tale proposito che dalle deposizioni testimoniali risultavano, sino a tale epoca, soggiorni di vacanza e fine settimana trascorsi dalla coppia, anche in compagnia di amici, in luoghi di villeggiatura, regali donati dal P. alla moglie e la decisa volontà di acquistare una casa più grande a Milano, indice significativo di una solida progettualità di vita in comune, confermata anche dal padre del P. , il quale ha anche dichiarato che, sino alla primavera del 2005, il figlio e la nuora conducevano una normale vita coniugale…… La Corte di appello ha chiarito le ragioni del proprio convincimento affermando che la prova di tale relazione, comunicata alla moglie improvvisamente nel maggio 2005, è stata esaustivamente fornita ”
Ne consegue quindi l’addebito per il marito della coppia.
Quali conseguenze dell’addebito vi è oltre alla condanna alle spese legali e alla non piacevole statuizione di responsabile della fine dell’unione, la perdita dei diritti successori e del diritto al mantenimento, ove chi subisce l’addebito si trovasse nella situazione economica di poterlo avere.