CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE 4 ottobre 2013, n.22752
Caso piu’ volte dibattuto e finito spesso nelle aule dei Tribunali, chi è responsabile se i nostri figli si fanno male a scuola?
Nella sentenza in questione la Corte ha riconosciuto il risarcimento danni ai genitori di una bambina che frequentava la scuola elementare, per un infortunio avvenuto prima dell’inizio dell’orario scolastico; cio’ in quanto vi è un’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica.
In questa pronuncia la Suprema Corte ha confermato come gli alunni non debbano essere lasciati soli, e che è necessaria la presenza del personale scolastico che vigili sui piccoli nel cortile della scuola anche prima del suono della campanella. La scuola e, dunque il Ministero della Pubblica Istruzione, sono quindi responsabili se un alunno si fa male anche prima del suono della campanella.
In particolare vi è “ l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni (v. Cass., 15/2/2011, n. 3680). La scuola è pertanto tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all’uopo necessari, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso (v. Cass., 8/2/2012, n. 1769), sia all’interno dell’edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, messe a disposizione per l’esecuzione della propria prestazione (v. Cass., 15/2/2011, n. 3680; Cass., 6/11/2012, n. 19160).”
Per dovizia di particolari nel caso di specie la responsabilità non era degli insegnanti e dell’altro personale interno, ma quella imputabile ai soggetti che con l’apertura dei cancelli avevano consentito l’ingresso e la permanenza degli alunni nel piazzale antistante la scuola, nell’ambito del quale sussisteva un pericolo che non era stato protetto da idonee recinzioni.